Il delitto di “quebrantamiento de condena” di cui all'art. 468 del Codice Penale Spagnolo - A cura dell'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi- LIUZZI e LIUZZI Studio legale Internazionale
 
						Il delitto di “quebrantamiento de condena” di cui all'art. 468 del Codice Penale Spagnolo (Código penal español)
in relazione all'art. 48 del Código penal español e a delitto di violenza di genere.
(Avvocato italiano e spagnolo in Italia e Spagna)
    L'art. 4681 del Codice Penale spagnolo (código penal español) contempla il delitto di “quebrantamiento de condena”, ossia di violazione/inottemperanza di un provvedimento del tribunale.
     Tale articolo, nel suo primo comma dispone che coloro che violeranno  quanto disposto in un  provvedimento che comporti una condanna, una  misura di sicurezza, la reclusione, misure cautelari, accompagnamento o  custodia, ponendo quindi in essere una condotta che implichi l'omessa  esecuzione delle medesime, saranno puniti con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se nel momento di commissione del reatosi trovassero privi della libertà e con la pena della multa da dodici a ventiquattro mesi negli altri casi.
    In base a quanto disposto da tale precetto, saranno puniti in ogni caso con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno coloro che eluderanno le pene stabilite dall'art. 48 del Codice penale Spagnolo.
    Ma quali sono le pene stabilite dall'art. 482 del Codice Penale spagnolo?
- La privazione del diritto a risiedere in determinati luoghi o di  recarsi in tali luoghi,  che impedisce alla persona punita di risiedere  oppure di recarsi nel luogo in cui abbia commesso il delitto, oppure in  cui risieda la vittima oppure la sua famiglia (nell'ipotesi in cui siano  diversi).
- Il  divieto di avvicinarsi alla vittima oppure ai suoi 	 familiari o ad altre persone che siano indicate dal Giudice 	 oppure dal tribunale, che impedisce quindi  alla persona condannata 	di  avvicinarsi ad essi in qualunque luogo si trovino, sia la loro 	 residenza, il luogo di lavoro e qualsiasi altro frequentato dai 	 medesimi, restando sospeso, in riferimento ai figli, il diritto di 	 visita, comunicazione e permanenza  che sia eventualmente stato 	 riconosciuto mediante una sentenza civile, fino alla completa 	 esecuzione di questa pena (ossia quella prevista dall'art. 48 del 	 Codice penale spagnolo).
E'  importante rilevare che, in base a quanto disposto dal suddetto 	 articolo, il divieto di comunicare con la vittima o con quelli, tra 	i  suoi familiari  oppure altre persone indicate dal Giudice o dal 	 Tribunale, impedisce al condannato di stabilire con essi, 	mediante  qualsivoglia mezzo di comunicazione o informatico oppure 	telematico, un  contatto scritto, verbale oppure visivo.
 	A fini comparatistici, è opportuno evidenziare che il contenuto 	dell'art. 48 del Codice Penale Spagnolo è molto simile a quello di 	cui all'art. 282 ter del Codice di Procedura penale italiano 1 	relativo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 	persona offesa. 
  	   Proprio in riferimento all'ipotesi di violazione di una misura 	 imposta dall'art. 48 del Codice penale spagnolo si è espresso di 	 recente, lo scorso dicembre del 2019, il “Tribunal Supremo- 	Sala de lo Penal” in  relazione al caso di un uomo che, mentre 	era vigente, a nei suoi  confronti, un ordine di cui al suddetto art. 	48 a protezione della  propria ex partner, aveva 	effetuato una chiamata al telefono di lei, la quale 	però non aveva risposto al telefono, ritenendo  	tale Tribunale che lo stesso avesse in tal modo violato il divieto 	di  comunicazione con la donna, che peraltro era stata vittima di un 	reato  di violenza di genere (in 	particolare era stata vittima del   delitto di lesioni/delito de 	lesiones nell'ambito della violenza di  genere). 	In tal caso la telefonata era rimasta “registrata” sul  telefono 	cellulare della donna ed era quindi stato possibile risalire 	 all'autore della medesima.  	
  	   In tale sentenza il Tribunale ha ritenuto che si fosse verificato 	 il contatto, in violazione dell'art. 48 c.p. tra l'uomo e la donna, 	 anche se quest'ultima non aveva risposto al telefono, considerando 	che  in tale precetto non si esigono dei requisiti minimi per 	qualificare un  contatto tra le due parti, essendo sufficiente la 	mera esistenza del  medesimo e non dovendo essere lo stesso 	“bidirezionale”. 
Il  Tribunale Supremo spagnolo ha rilevato, in 	tale sentenza, che  qualunque apparecchio di telefonia mobile, 	inclusi la maggior parte di  quelli relativi alla telefonia fissa, 	indica sul proprio schermo il  numero da cui viene ricevuta una 	telefonata e, nel caso in cui il  destinatario della medesima non 	risponda, essa appare nel registro del  telefono quale “chiamata 	persa” con l'indicazione dell'ora e del numero  dal quale è stata 	effettuata. In considerazione di ciò ha sostenuto  che questa è una 	forma di contatto scritto equivalente ad un messaggio  inviato alla 	persona destinataria della telefonata in cui si indica che  le è 	stata effettuata una telefonata. L'ipotesi quindi, in cui la  persona 	sottoposta al divieto di cui all'art. 48 c.p. abbia effettuato  una 	telefonata alla persona nei confronti della quale gli era stato 	 imposto il divieto di comunicare, nell'ipotesi  in cui risulti 	 possibile identificare la provenienza di tale comunicazione, 	 costituisce un  atto di consumazione del delitto di cui all'art. 468 	 del Codice penale spagnolo.
Il 	Tribunale Supremo nella suddetta sentenza giunge a tale conclusione 	prendendo in considerazione anche la finalità 	del precetto di cui all'art. 48 	che  	è quello di proteggere le vittime di determinati delitti, 	garantendo  la loro sicurezza e tranquillità innanzi all'azione di 	determinate  persone...sicurezza 	e traquillità che  	sarebbero invece compromesse  mediante la mera realizzazione di 	 chiamate alla persona protetta dalle misure del suddetto art. 48, 	anche  nell'ipotesi in cui quest'ultima non risponda al telefono. 
Ciò 	in considerazione del fatto che 	il turbamento della tranquillità e la minaccia della sicurezza 	della persona cui le misue di cui all'art. 48  	hanno l'obiettivo di proteggere è percepibile dal momento in cui la 	 persona destinataria della chiamata è cosciente dell'esistenza di 	tale  telefonata effettuata dalla persona alla quale sia stato 	imposto il  divieto di comunicazione di cui al suddetto art. 48 del 	Codice Penale  Spagnolo.
 	    Per questo, nel caso sopra indicato, è stata confermata la 	condanna dell'uomo,  il quale non solo aveva violato il divieto 	di comunicazione impostogli  ma,  mentre era vigente un divieto di 	avvicinamento alla sua ex  partner, vittima di violenza di genere, a 	una distanza inferiore a 500  metri, era altresì accorso alla sede 	del tribunale (Juzgados de Puerto  del Rosario, Las Palmas, España) 	in cui la medesima aveva accompagnato  il figlio minorenne di 	entrambi (che doveva doveva essere ascoltato dal  tribunale),  per 	il reato di “quebrantamiento de condena”di cui all'art. 468 del 	“Código penal español”  per aver violato il provvedimento 	del Tribunale competente relativo al  divieto di comunicazione e di 	avvicinamento alla suddetta donna.
 Avvocato- Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma
Abogado- Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares
Patrocinante innanzi ai Tribunali e Corti di Appello in Italia e Spagna
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori in Spagna
Patrocinante presso la Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo
Patrocinante presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo
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  	Note:
1-Testo 		dell' “Artículo 468” del Código 		penal español:
1.  Los que quebrantaren su 	condena, medida de seguridad, prisión, medida  cautelar, conducción 	o custodia serán castigados con la pena de prisión  de seis meses a 	un año si estuvieran privados de libertad, y con la  pena de multa 	de doce a veinticuatro meses en los demás casos.  	
2.  Se impondrá en todo caso 	la pena de prisión de seis meses a un año a  los que quebrantaren 	una pena de las contempladas en el artículo 48 de  este Código o 	una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza  impuesta 	en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de  las 	personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a 	 aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada.
3.  Los que inutilicen o 	perturben el funcionamiento normal de los  dispositivos técnicos que 	hubieran sido dispuestos para controlar el  cumplimiento de penas, 	medidas de seguridad o medidas cautelares, no  los lleven consigo u 	omitan las medidas exigibles para mantener su  correcto estado de 	funcionamiento, serán castigados con una pena de  multa de seis a 	doce meses.
2- 	 Testo dell' “Artículo 48” del 	Código penal español:
1.  La privación del derecho 	a residir en determinados lugares o acudir a  ellos impide al penado 	residir o acudir al lugar en que haya cometido  el delito, o a aquel 	en que resida la víctima o su familia, si fueren  distintos. En los 	casos en que exista declarada una discapacidad  intelectual o una 	discapacidad que tenga su origen en un trastorno  mental, se 	estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo  presentes los 	bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la  persona 	con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los  medios de 	acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la  medida.
2. La  prohibición de 	aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares  u otras 	personas que determine el juez o tribunal, impide al penado 	 acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como 	 acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier 	otro  que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto 	de los  hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, 	en su caso,  se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total 	cumplimiento de  esta pena.
3. La  prohibición de 	comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus  familiares u 	otras personas que determine el juez o tribunal, impide al  penado 	establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o  medio 	informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.
4.  El juez o tribunal podrá 	acordar que el control de estas medidas se  realice a través de 	aquellos medios electrónicos que lo permitan.  	
3- Art. 282-ter. (1)
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.  
1.  Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice  prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati  abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una  determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche  disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo  previste dall'articolo 275-bis. (2)                     
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
Liuzzi e Liuzzi Studio Legale Internazionale
presta assistenza e consulenza specializzata nell'ambito del diritto penale spagnolo, agli uomini accusati  di aver commesso reati rientranti nell'ambito della violenza di genere (purtroppo in Spagna vengono spesso presentate nei confronti di uomini italiani, spagnoli e stranieri di altre nazionalità false denunce da presunte vittime di violenza di genere) e alle donne realmente vittime di tali reati.
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